sabato 24 aprile 2010

la resistenza di Arcore

Sembra ancora ferma al Senato la legge sulle intercettazioni, che era stata approvata dalla Camera nel 11 Giugno scorso . Difatti avendo subito ulteriori modifiche dopo il campanello d’allarme del Presidente Napolitano il quale,contrariamente a quanto previsto dalla legge, minacciò di non firmare la legge nel suo testo originario , Il ddl dunque sembra destinato a subire rallentamenti e soprattutto a una brusca retromarcia

Passiamo ora ad analizzare le modifiche che sono state apportate al testo, che dunque dovrebbe a breve tornare alla Camera per essere approvato nella sua nuova forma :

Sono cancellati gli “ evidenti indizi di colpevolezza “ ( abolita la modifica al comma 1 ; art. 267 c.p.p) come condizione necessaria per autorizzare l’intercettazione : il ministro Alfano, con l’ausilio di giornalisti e soprattutto di magistrati ( lui è solo laureato in legge ) , ha scoperto che l’intercettazione di fatto sarebbe stata inutile se autorizzata soltanto dopo la certezza di colpevolezza del fortunato malvivente,carpita chissà come. Viene in tal modo ripristinata la condizione di “ gravi indizi di reato” necessaria per autorizzare l’intercettazione

Vengono aggiunte due novità , l’una e l’altra palesemente incostituzionali : 1) qualora venga intercettato un criminale che parla con un parlamentare il Pm deve bloccare l’intercettazione e chiedere l’autorizzazione al Parlamento ( al Parlamento , non alla camera di appartenenza !) ; mentre per legge i meccanismi di autorizzazione e proroga delle intercettazioni debbono essere sorvegliati solo dal Gip . Dunque un intercettato che parla con un parlamentare ( ad esempio ricordiamo le conversazioni Berlusconi- Innocenzi ) in cui potrebbero esserci indizi di reato, il pm una volta scoperto che c’è di mezzo un parlamentare deve bloccare l’intercettazione e chiedere autorizzazione per proseguire al Parlamento . Nel contempo l’onorevole potrà avvertite il suo interlocutore delle intercettazioni e, con una certa probabilità, il Parlamento potrebbe non autorizzare il Pm. Stessa regola vale anche per i tabulati telefonici dei parlamentari in questione ( comma 22) : Per acquisire un tabulato devo sapere ,tramite apposita palla di vetro,che appartiene ad un parlamentare e chiedere l’autorizzazione al Parlamento .

La seconda novità prevede l’impossibilità sia per ogni privato cittadino che per i magistrati di registrare o filmare le proprie conversazioni a meno che non emerga una notizia di reato . Dunque se io per tutelarmi decido di registrare un esame orale universitario o una conversazione compromettente con un professore , rischio una pena che va da 6 mesi a 4 anni di reclusione . Stessa pena per il magistrato che decida di piazzare cimici in appartamenti o automobili ( di fatto si ostacolano le intercettazioni ambientali).

Il resto della “controriforma” come la definisce Ingroia , rimane invariato in tutta la sua incostituzionalità dunque :

Contrariamente a quanto previsto dal principio costituzionale di “ obbligatorietà dell’azione penale “ le intercettazioni potranno durare al massimo 60 giorni ( tempo inferiore a quello concesso per per chiudere le indagini preliminari) . Inoltre è previsto , dalla legge vigente, che per ogni utenza deve essere emesso un decreto , e un altro ancora per ottenere poi le proroghe delle intercettazioni ,sempre per ciascuna utenza . Ma se il limite è di 60 giorni , che fine faranno le proroghe? Come farà il Gip a esercitare il suo mandato? Inoltre la nuova legge prevede che “ la toga che lascia pubblicamente dichiarazioni sul procedimento deve essere sostituito se indagato per rivelazione del segreto d’ufficio” .

Ancora, in barba all’Articolo 270 del Codice di procedura penale il contenuto delle intercettazioni non potrà più essere usato in un altro procedimento penale “ principio di incomunicabilità delle intercettazioni fra procedimenti penali diversi” dunque tra l’altro in contraddizione con il comma 1 art. 267 della presente “riforma” non si potrà chiedere un’intercettazione portando come prova della sua necessità il contenuto di un’altra intercettazione, che invece potrebbe contenere appunto “ indizi di reato”.

Tutte queste modifiche ,come possiamo intuire servono a tutt’altro che tutelare la sicurezza del cittadino, sembrano, così a pensar male , di costituire un vero e proprio percorso a ostacoli per magistrati e forze di polizia . Spesso il ministro Alfano ha argomentato la necessità della riforma sostenendo che la spesa per le intercettazioni in Italia è troppo alta, mentre invece con il sostegno di troppi in Italia permane il vizio di tenere in piedi altri sistemi molto più costosi e molto molto meno utili delle intercettazioni, che invece la loro storia ci ha rivelato essere fondamentali.

Per giungere a conclusione , la ciliegina sulla torta è rappresentata dal bavaglio imposto all’informazione; inutile dire anch’essa palesemente incostituzionale . Difatti : contrariamente all’articolo 21 della Costituzione e dell’articolo 19 della Convenzione Internazionale dei diritti dell’uomo la quale recita “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”

La nuova legge sulle intercettazioni impone il divieto di pubblicazione delle intercettazioni ; secondo il comma 2- bis art. 114 Cp.p : “ è vietata la pubblicazione anche parziale ,per riassunto o nel contenuto della documentazione e degli atti relativi a conversazioni,anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche .. anche se non più coperti sa segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’ udienza preliminare “ che di fatto abbiamo visto coincide con lo stop all’intercettazione.

Dunque non si potrà più pubblicare nulla sui giornali , neanche i nomi e le immagini dei magistrati che sono impegnati nel processo ( comma 6- ter) ; e ,neanche parzialmente , le richieste di ordinanze emesse in materia di custodia cautelare ( 2- ter) . Significa che se è stato emesso un ordine di custodia cautelare nei confronti del mio vicino di casa ritenuto pericoloso, io non ho il diritto di saperlo.

Pena previste in caso di violazione : per i giornalisti sono 2 mesi di carcere più 10 mila euro di multa ,oltre alla sospensione dalla professione ( a seguire un tot di sospensioni c’è l’espulsione). Un editore invece che decide di pubblicare materiale suddetto rischia una pena pecuniaria di 500 mila euro ad articolo in quanto ritenuto responsabile dell’operato dei suoi giornalisti.

Ora non si può fare altro che attendere che anche questa leggina venga bloccata dalla Consulta ,e non sarebbe ne la prima volta né l’ultima, visto che a quanto pare la cosa che riesce meglio a questi signori è concepire ipotesi di riforme che poi vengono puntualmente bocciate per anti costituzionalità. Forse è ora che il Paese si svegli e noti che c’è un vero e proprio puzzle di leggi ( non solo questa) che messe insieme riuscirebbe a minare alla perfezione il lavoro della magistratura e magari qualcuno un po’ più acuto potrebbe pensare che il tutto faccia parte di un piano , un vero e proprio disegno organizzato. Ma tranquilli quel qualcuno molto probabilmente è solo un mascalzone.




Grazie  a..
Antonio Ingroia “C’era una volta l’intercettazione” Stampa alternativa /Nuovi Equilibri 2009 - Articolo di Antonella Mascali “ L’ordine ai colonnelli : chiudere la partita entro due settimane” ,pubblicato sul “Fatto Quotidiano” del 1 Aprile 2010- Bruno Tinti “ La fabbrica dei reati” “Fatto Quotidiano” 1 Aprile 2010- Marco Travaglio “Schifate” pubblicato sul “Fatto Quotidiano” del 21 Aprile 2010 -

2 commenti:

  1. Sei un pozzo; riesci a rendere leggibile, e comprensibile, argomenti per me quanto mai ostici.
    Fuori tema: nel tuo profilo mi disturba la professione: laurenada? Corrigila subito. Grazie e ciao.

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  2. hahahah grazie mille non ci avevo proprio fatto caso. Ho solo cercato di mettere in sieme una mole di cose.

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